Dall’Agenzia delle Entrate la circolare a chiarimento del decreto legge sull’efficienza energetica

Con la circolare 29/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti utili sul decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in particolare per quanto riguarda le misure dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio. Punti salienti sono che la detrazione per gli interventi di riqualificazione edilizia è prorogata fino al 31 dicembre 2013, la percentuale sale dal 55 al 65%, e la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Viene specificato che la proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, tra cui:
•gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti, con un limite massimo della detrazione pari a 100mila euro;
•gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari che riguardano coperture, pavimenti e finestre, con uno “sconto” massimo pari a 60mila euro;
•l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda con un tetto massimo di detrazione pari a 60mila euro;
•gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con detrazione fino a 30mila euro.

Si legge anche che “la proroga vale, fin dal 6 giugno 2013 e con la stessa aliquota del 65%, anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria), inizialmente esclusi e poi riammessi ai “supplementari” dalla legge di conversione del Dl n. 63″.

Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica, l’aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013; ma la proroga arriva al 30 giugno 2014 se gli interventi riguardano parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio. In tutti i casi, le spese si considerano sostenute alla data dell’effettivo pagamento per le persone fisiche, i professionisti e gli enti non commerciali (secondo il criterio di cassa, indipendentemente quindi dal momento di avvio degli interventi); alla data in cui è stata ultimata la prestazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (secondo il criterio di competenza, indipendentemente quindi dalla data dei pagamenti).